Tempo di lettura 6 minuti

È ufficiale: siamo entrati nella tanto agognata fase 2 di questa inattesa “era covid-19”.

Gli imprenditori, oltre a confrontarsi con gli innumerevoli problemi legati allo stato patrimoniale e finanziario delle loro aziende, hanno dovuto adeguarsi, a partire dal 4 maggio, alle prescrizioni relative alla sicurezza e prevenzione sanitaria. A disciplinare la delicata materia è ancora lo stesso DPCM del 26 aprile 2020.

Oggi, quindi, tutte le aziende dovrebbero già essere in regola. Ma siamo sicuri che sia sempre così?

Il rispetto delle prescrizioni è un dovere dell’imprenditore al fine di tutelare la salute dei dipendenti negli ambienti lavorativi, ma è anche necessario se non si vuole incorrere in pesanti sanzioni che possono comportare anche la temporanea sospensione dell’attività.

È bene quindi che ogni amministratore abbia la certezza di aver applicato i principi contenuti nel DPCM in modo inappuntabile.

Dobbiamo precisare che le seguenti norme si riferiscono esclusivamente agli ambienti lavorativi aziendali produttivi (e ai relativi uffici) e non alle attività commerciali aperte al pubblico, né alle attività che si svolgono nei cantieri, né tantomeno a quelle legate al settore del trasporto e della logistica.

Le prescrizioni obbligatorie e le loro eccezioni

All’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020 sono espressamente indicate le prescrizioni da osservare obbligatoriamente senza possibilità di deroghe straordinarie. Le misure che seguono sono quindi cogenti:

  1. QUANDO SONO OBBLIGATORI I DPI (GUANTI E MASCHERINE) : i dispositivi di protezione individuale non sono obbligatori solo nel caso in cui sia possibile che i lavoratori, nell’esercizio delle loro funzioni, riescano a mantenere la distanza di 1 metro l’uno dall’altro.
  2. INFORMAZIONE CIRCA MISURE ADOTTATE: chiunque entri in azienda deve essere preventivamente informato circa le misure di prevenzione anticovid-19 da rispettare. Prima dell’ingresso in azienda, il dipendente deve quindi essere edotto su cosa fare e su quali dpi deve utilizzare, anche attraverso locandine o depliant informativi.
  3. A CHI È VIETATO L’INGRESSO IN AZIENDA: ovviamente è interdetto all’ambiente lavorativo il soggetto contagiato ancora in isolamento e non risultato negativo a due tamponi consecutivi; chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti positivi; chiunque provenga, da meno di 14 giorni, da zone considerate a rischio dall’ OMS; chiunque presenti una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi (la misurazione della temperatura corporea all’ingresso non è però obbligatoria, quindi di questo dato e delle sue non indifferenti implicazioni tratteremo successivamente).
  4. PULIZIA GIORNALIERA E FORNITURA AI DIPENDENTI DI DETERGENTI PER MANI : la pulizia deve essere effettuata sia negli ambienti frequentati dagli operai sia negli uffici, prestando particolare attenzione agli strumenti di lavoro maggiormente maneggiati (come ad esempio monitor, tastiere e mouse). Per favorire questa pratica il governo, le regioni e le camere di commercio approntano incentivi per i quali ti invitiamo a tenere monitorato il nostro blog.
  5. VIETATE RIUNIONI IN PRESENZA E FORMAZIONE IN AULA: se è proprio indispensabile effettuare riunioni in presenza, si deve comunque mantenere la distanza di 1 metro tra i partecipanti.
  6. NON È CONSENTITO INTERROMPERE LA SORVEGLIANZA SANITARIA: anche se si deve sottolineare che il mancato completamento dell’aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza non comporta l’impossibilità di continuare a svolgere la propria mansione a chi compete a seconda del proprio specifico ruolo o della propria funzione.

Le prescrizioni suggerite ma non obbligatorie

  1. INCENTIVARE LO SMART WORKING: laddove possibile, è vivamente raccomandato di sfruttare la possibilità di far lavorare da casa i dipendenti. Questo ovviamente è più facile soprattutto per chi lavora in ufficio e svolge mansioni amministrative o dirigenziali;
  2. MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA ALL’INGRESSO: come già evidenziato in precedenza, chi presenta una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi non può accedere all’azienda. L’azienda può decidere, di comune accordo con le parti sociali, di prevedere che i dipendenti siano obbligati a sottoporsi a tale misurazione. Questo tuttavia comporta un aggiornamento del documento interno di trattamento dei dati personali ai sensi della normativa privacy per dati sensibili. Inoltre, si deve prevedere la corretta ricezione da parte dei dipendenti della eventuale relativa informativa;
  3. LIMITARE INGRESSO AI FORNITORI: questo prevede, ove possibile, la riduzione delle occasioni di contatto dei fornitori con il personale dipendente. È meglio, per esempio, che gli autisti restino all’interno dei loro mezzi e comunque che non si rechino negli uffici. Si può anche creare percorsi obbligati per i fornitori all’interno dell’azienda;
  4. SERVIZI IGIENICI DEDICATI AI FORNITORI: in caso sia data la possibilità ai fornitori di entrare in azienda, è necessario differenziare servizi igienici dei dipendenti da quelli dei fornitori esterni;
  5. INGRESSI E USCITE SCAGLIONATI: se possibile, si potrebbe prevedere un ingresso periodico e  contingentato dei dipendenti, magari modificando anche i turni di lavoro. Meglio ancora se si prevede che l’ingresso sia diverso dall’uscita.

Non sottovalutare le specifiche necessità della tua azienda in materia di sicurezza anti Covid-19

Le succitate direttive, obbligatorie e facoltative, sono di carattere generale e possono essere sufficienti perché una attività sia in regola. Tuttavia, le specificità dell’organizzazione logistica e produttiva di una azienda potrebbero prevedere l’applicazione di peculiari accorgimenti. Per questo motivo si consiglia sempre di rivolgersi a persone competenti che possano esaminare e validare le misure adottate a partire dal 4 maggio 2020. Questo è caldamente consigliato anche nel caso in cui un imprenditore  scrupoloso e attento alla tutela della salute dei suoi dipendenti abbia deciso di applicare anche le cosiddette prescrizioni non obbligatorie. Abbiamo infatti visto come spesso queste comportino anche delle variazioni nel trattamento dei dati personali o nella documentazione riguardante la normativa vigente sulla sicurezza aziendale. Noi siamo a disposizione per valutare ogni singolo caso di specie e per fornire la relativa consulenza nei diversi ambiti di interesse. Contattaci e con noi sarai al sicuro!

Per maggiori informazioni scrivi a info@projectgroup.it, i nostri esperti di sicurezza sono pronti ad accogliere le tue domande e i tuoi dubbi.