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Dal 3 novembre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto l’obbligo della comunicazione, mediante annotazione sul libretto del veicolo, dell’effettivo utilizzatore per i veicoli (aziendali e non) resi disponibili a soggetti diversi dagli intestatari stessi per un periodo superiore a 30 gg.; l’obiettivo è quello di individuare più facilmente i responsabili di infrazioni e scoprire le intestazioni fittizie.
In questi casi rientrano:
per le aziende
- comodati uso gratuito a dipendenti, soci, collaboratori, soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (per esigenze di mercato o di rappresentanza);
- locazione senza conducente (nel caso in cui il locatore si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso);
- veicoli in dotazione mediante la formula “rent to buy”.
Per i privati
- comodato uso gratuito;
- utilizzo del veicolo da parte degli eredi dell’intestatario defunto (anche nei casi di rinuncia dell’eredità).
L’annotazione del nominativo dell’utilizzatore è obbligatoria per i contratti posti in essere dal 3 novembre 2014, per quelli antecedenti è facoltativo.
La normativa non si estende ai soggetti che hanno la disponibilità del veicolo aziendale:
- per gli amministratori delegati e i legali rappresentanti;
- a fronte di un corrispettivo e nei casi di fringe benefit;
- nei casi di uso promiscuo del veicolo aziendale, venendo appunto meno l’uso personale ed esclusivo;
- per i soggetti che effettuano l’attività di autotrasporto.
Cosa si deve fare qualora si rientrasse nei casi per i quali è prevista la comunicazione?
L’intestatario del veicolo deve provvedere all’annotazione del nominativo dell’effettivo utilizzatore mediante apposito modulo (scaricabile dal sito della motorizzazione civile) e con il versamento di due bollettini:
- il primo, intestato al c/c n. 4028 per l’imposta di bollo di € 16,00 (unico anche nel caso di più veicoli);
- il secondo, intestato al c/c n. 9001 per i diritti di motorizzazione (un bollettino per ogni veicoli aziendale per il quale deve essere fatta l’annotazione).
Non vi è obbligo da parte dell’utilizzatore del veicolo aziendale di tenere a bordo la predetta attestazione, la sua mancanza non può essere considerata violazione e perciò non è sanzionabile in casi di controllo da parte degli Organi di Polizia.