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Project Group ha recentemente collaborato con l’Avv. Alberto Ballerio creando pillole formative sul tema 231 per una primaria industria operante nel campo dei sistemi elettrici e dell’illuminazione.

Durante tale collaborazione è emerso come sul tema del “Whistleblowing” non sia facile avere chiarezza nonostante in rete molto si trovi in proposito.

Così l’avvocato Ballerio ha gentilmente accolto la nostra richiesta di scrivere un breve post chiarificatore a riguardo, da pubblicare sul nostro blog.

“Col termine whistle blower (da cui deriva l’espressione “whistleblowing”) si intendono attualmente i segnalatori di illeciti. Il termine inglese, che letteralmente significa “fischiatore”, prende origine dal fischietto che i vigili usavano per segnalare infrazioni della legge che osservavano per strada.

Il whistleblowing è da diversi anni diventato d’attualità come strumento scelto dal legislatore per far emergere illeciti nei più diversi ambiti. Per esempio, la descrizione di un sistema di segnalazioni è contenuta anche nel nuovo testo della legge antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007).

In breve: con i sistemi di whistleblowing si mettono in atto strumenti che permettono a chi venga a conoscenza della commissione di un illecito (a seconda dei contesti può trattarsi di un reato o di un illecito amministrativo o disciplinare) di segnalare tale illecito. La segnalazione può essere diretta a soggetti appositamente preposti al ricevimento di tali segnalazioni o direttamente alle autorità competenti a sanzionare o comunque a gestire tali illeciti (come, per esempio, è il caso dell’ANAC in ambito pubblico).

In Italia il whistleblowing è stato dapprima introdotto in ambito pubblico (con la legge 190/2012), al fine di contrastare la corruzione a altre condotte illecite nella Pubblica Amministrazione.  Nel 2017 la legge 179 ha meglio disciplinato tale strumento e lo ha introdotto in ambito privato, come integrazione dei Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001.

Dal 2017 infatti è stabilito che i Modelli Organizzativi debbano prevedere un sistema di whistleblowing.

In particolare il sistema di whistleblowing del Modello Organizzativo deve prevedere:

  1. la creazione di uno più canali che consentano di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico. Tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione (si tratta peraltro di una misura già largamente adottata nei Modelli Organizzativi, anche anteriormente al 2017);
  2. la creazione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza (ma non l’anonimato) dell’identità del segnalante;
  3. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  4. sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante ma anche a carico di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L’adozione di un sistema di whistleblowing, oltre alla sua funzione principale di strumento per la segnalazione di illeciti, serve anche come deterrente; infatti, creando un ambiente lavorativo dove tutti i lavoratori sono potenziali informatori in merito a possibili illeciti, si viene a scoraggiare sul nascere molte condotte illecite.

Va da ultimo segnalato che la Direttiva UE n. 1937/2019, in fase di imminente recepimento in Italia, ha esteso l’obbligo di adozione di un sistema di whistleblowing a tutte le società con almeno cinquanta dipendenti, a prescindere dalla circostanza che queste abbiano adottato un Modello Organizzativo. La Direttiva è molto dettagliata nel descrivere i sistemi di segnalazione e gli strumenti di tutela del segnalatore. Vedremo come l’Italia vi darà attuazione.”

In attesa di avere ulteriori aggiornamenti sull’atteso recepimento italiano della direttiva europea ringraziamo l’Avv. Ballerio per la chiarezza e invitiamo tutte le aziende italiane ad applicare correttamente ed efficacemente il sistema di wistleblowing.